Nuovo decreto legge sulle droghe

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  1. Darkness O'Riley
     
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    Cosa prevede il decreto legge sulle droghe

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    Il 28 aprile la ministra delle riforme e per i rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi ha annunciato che il governo ha posto la fiducia sul decreto legge sugli stufepacenti e i farmaci off-label in discussione alla camera.

    La fiducia sarà votata alle 18 del 29 aprile, mentre la votazione finale sul decreto dovrebbe slittare al 30 aprile alle 12.30.

    Il decreto propone delle misure migliorative della legge Iervolino-Vassalli del 1990 (Testo unico sugli stupefacenti) sull’uso di stupefacenti che è stata riportata in vigore dopo la sentenza della corte costituzionale che a febbraio del 2014 ha definito la legge Fini-Giovanardi incostituzionale.

    Il decreto legge è composto da quattro articoli che sono stati esaminati dalla commissione giustizia e affari sociali della camera. Il decreto è in discussione in aula dal 24 aprile.

    Ecco cosa prevede il decreto legge:

    - Il decreto prevede l’introduzione di nuove tabelle (cinque in totale) per la classificazione delle droghe e reintroduce la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, abolita dalla legge Fini-Giovanardi. La I e III tabella raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. La V riguarda le droghe a uso terapeutico. Le tabelle regolano le circa 500 sostanze classificate dal 2006.


    - Nella tabella I (droghe pesanti) rientrano gli oppiacei naturali o sintetici; le foglie di coca e gli alcaloidi derivati; le anfetamine; tutte le droghe sintetiche a base di tetraidrocannabinolo (Thc, principio attivo della cannabis) e ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale e abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica.


    - Nella tabella II (droghe leggere) rientra la cannabis senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibrida.


    - È vietata la vendita e la coltivazione di queste sostanze sul territorio nazionale. Mentre l’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Rimangono in piedi le sanzioni amministrative che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi).


    - La vendita di piccole quantità di droga prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. L’arresto sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice decidere l’entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza e alle altre circostanze di ogni signolo caso. La riduzione della pena prevista per lo spaccio di droga permette di ricorrere alle pene alternative al carcere, previste dal decreto approvato a febbraio del 2014 sulle politiche carcerarie. Chi è condannato per questo reato potrà accedere alla messa alla prova, quindi all’affidamento ai servizi sociali.
     
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