La Consulta boccia la Fini-Giovanardi

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    Droga, la Consulta boccia la legge Fini-Giovanardi
    La Corte Costituzionale “boccia” la legge Fini-Giovanardi che equipara droghe leggere e pensanti: nella norma di conversione furono inseriti emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità del decreto. Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli come modificata da referendum del ’93, che prevede pene più basse per le droghe leggere. La Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio – si legge nel comunicato integrale della Consulta – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). “Nessun commento finché non vedo, con i nostri consulenti giuridici, cosa la Consulta ha cassato esattamente” ha detto il senatore di Ncd Carlo Giovanardi, padre della omonima legge sulle droghe.
    ilfattoquotidiano.it

    Ha tempi biblici, ma la Corte Costituzionale sta cambiando il Paese :hihi:
     
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  2. Serpico89
     
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    quindi queste pene più soft quali sarebbero?

    mi informo solo per aumentare la mia cultura generale
     
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    CITAZIONE (Serpico89 @ 12/2/2014, 14:51) 
    quindi queste pene più soft quali sarebbero?

    mi informo solo per aumentare la mia cultura generale

    Credo che non ci siano più pene detentive, ma solo pene pecuniarie, magari Mage dovrebbe saper rispondere meglio :sisi:
     
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    Era ora, ci voleva la corte per stabilire che c'è differenza tra uno che si fuma una cannetta e uno che si spara eroina
     
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  5. Pablo88
     
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    Questa è un'ottima notizia. Le pene erano clamorosamente sproporzionate, ma del resto bastava il solo "Giovanardi" nel nome a far venire l'urticaria.
    Ora, però, spero che non sia un preludio alla legalizzazione :sisi: .
     
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    Benissimo per l'incostituzionalità della fini-giovanardi, ma qualche problema rimane.
    Da quanto ho capito ora si torna con la regolamentazione precedente, contenuta nel TU 309/1990 Iervolino-Vassalli. Questo testo unico era in vigore tutt'ora, ma era stato modificato in più parti dalla fini-giovanardi. L'articolo 73, quello per l'uso non personale, dovrebbe rimanere (e secondo me è soprattutto questo articolo a costituire il nocciolo del problema, dato che prevede pene "terroristiche" -dai 6 ai 20 anni, dai 26.000 ai 260.000€ di multa).
    Io PENSO che questo articolo da ora in avanti sarà riferito SOLO alle cosiddette droghe pesanti, mentre per quanto riguarda le droghe leggere il massimo di pena carceraria dovrebbe fermarsi ai 6 anni (non per semplice detenzione, ovviamente); le multe invece, dovrebbero toccare al massimo 26.000€.

    Un'altra cosa interessante è il referendum che ci fu nel '93. In tale data gli italiani votarono, tra le altre cose, l'abrogazione dell'art. 72 TU 309/'90, che vietava l'uso PERSONALE di sostanze stupefacenti (difatti, dal '93 in avanti, drogarsi in italia non è reato, mentre lo era stato nel periodo 1990-1993) e l'abbandono delle tabelle (poi re-introdotte dalla fini-giovanardi).
    Quindi ora, a rigor di logica, non esistendo più le tabelle, non c'è una linea da passare per ritrovarsi processati secondo l'art.73. Sarà il giudice, caso per caso, a decidere se la persona che gli si presenta davanti sia o meno uno spacciatore.

    Morale: ci siamo liberati di una legge assurda, ma il testo unico che rimane a disciplinare la materia è dubbio sotto molti punti di vista. Però da qualche parte bisognava pur iniziare, quindi bene così!
     
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  7. ScreamingBunny
     
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    Domanda da ignorante in materia legale.
    Andreotti non fu condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso perché all'epoca non esisteva come reato. Ma, viceversa, se io vengo condannato per un reato che successivamente viene depenalizzato, che succede? Secondo il garantismo, in teoria, non dovrei venire scarcerato e la mia fedina penale ripulita?
    Tantopiù, se c'è una sentenza che dichiara incostituzionale la legge applicata per condannarmi, non dovrei aver diritto quantomeno ad un nuovo processo e, in caso di riduzione della pena, al risarcimento dei danni per una condanna ingiusta?
    E, in quel caso, i danni non andrebbero chiesti a chi la legge l'ha fatta, in violazione delle norme costituzionali?
    Quindi, Fini, Giovanardi & compagnia?
     
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    CITAZIONE (Pablo88 @ 12/2/2014, 21:32) 
    Ora, però, spero che non sia un preludio alla legalizzazione :sisi: .

    figurati. ormai siamo al pieno lassismo, ma viene meno il vecchio garantismo, sentenze delitto di Perugia e Cogne insegnano
     
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    CITAZIONE (ScreamingBunny @ 13/2/2014, 06:42) 
    Domanda da ignorante in materia legale.
    Andreotti non fu condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso perché all'epoca non esisteva come reato. Ma, viceversa, se io vengo condannato per un reato che successivamente viene depenalizzato, che succede? Secondo il garantismo, in teoria, non dovrei venire scarcerato e la mia fedina penale ripulita?
    Tantopiù, se c'è una sentenza che dichiara incostituzionale la legge applicata per condannarmi, non dovrei aver diritto quantomeno ad un nuovo processo e, in caso di riduzione della pena, al risarcimento dei danni per una condanna ingiusta?
    E, in quel caso, i danni non andrebbero chiesti a chi la legge l'ha fatta, in violazione delle norme costituzionali?
    Quindi, Fini, Giovanardi & compagnia?

    Se sei in galera per un reato riguardante le droghe leggere allora puoi chiedere il ricalcolo della pena, mentre se il reato riguarda droghe pesanti penso non ci siano sconti di alcun tipo. Le pene sono rimaste invariate, sono quelle dal 1990.

    Per il risarcimento danni la questione è complessa: sicuramente non li puoi chiedere a fini o giovanardi, che in quanto membri del parlamento all'epoca di redazione della legge non rispondono per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni (art.68 cost.). In teoria una volta provata la riduzione della pena potresti chiedere i danni per quello che hai -eventualmente- già scontato e che non avresti dovuto scontare, ma sono convinto che ci sia qualche escamotage legale per evitare il risarcimento.
    Se i politici rispondessero a titolo civile/penale per le opinioni/voti dati allor potresti chiederli direttamente a loro, ma sarebbe un'arma a doppio taglio, e la costituzione per ora non lo prevede.
     
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  10. ScreamingBunny
     
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    Grazie, hai soddisfatto ( :sega: ) una mia curiosità
     
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  11. Serpico89
     
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    Secondo me non vieni risarcito, perchè diciamo è stata soltanto una tua sfortuna esserti ritrovato in una situazione e in un periodo in cui una legge vietava una certa azione. La creazione, il cambiameno o l'abolizione di una legge dovrebbe rappresentare un volere del popolo o di chi li rappresenta in generale, oltre che dare un'identità allo stato a cui appartieni. Quindi non dovresti poter chiedere i danni per qualcosa che prima tutti erano d'accordo a volere. Puoi avere giusto una rielaborazione della tua pena in caso tu debba scontarla.
     
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    tanto sarà pieno di poveri studenti condannati al carcere. Povere creature
     
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